Via alle domande dal 01.10.2024
Il MIMIT con Circolare del 22 luglio detta regole per la nuova sabatini capitalizzazione: domande per concessione e erogazione contributo conto impianti
IL CONTRIBUTO è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
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- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.
Le disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.
Le regole in sintesi
La Circolare in oggetto evidenzia che esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:
- la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare le seguenti caratteristiche:
- a) deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;
- b) deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa;
- c) non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale;
- d) l’aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento;
- e) l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento;
- f) l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile;
- g) l’aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse;
- l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso;
- la PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;
- il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della richiesta pena la revoca del contributo.
Viene anche previsto qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto Capitalizzazione, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all’articolo 11 del decreto.”.
Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al decreto Capitalizzazione e previste dalla presente circolare possono essere presentate – secondo le modalità indicate al paragrafo 9 – da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dal 1° ottobre 2024.
* Note sintetiche non esaustive. La presente informativa non ha valore di proposta. Si rinvia a regolamenti e testi normativi e se ne raccomanda la relativa presa visione


